Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2024, n. 30089
Il conducente di un autoveicolo deve sempre prevedere la condotta imprudente degli altri automobilisti
“In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell’ambito della normale prevedibilità, l’altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita.
Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento”.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 2024, n. 30089