Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5454
È irragionevole impedire ai clienti di una struttura ricettiva di avvicinarsi all’albergo con un veicolo per poter effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli, se non in determinati orari molto rigidi.
Rammenta il Consiglio di Stato che, per il principio di proporzionalità, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare. La proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere
Ebbene rientra nelle nozioni di comune esperienza che gli arrivi e le partenze dei clienti di un albergo non possono essere concentrate, sotto un profilo logico organizzativo, ad una unica e rigida fascia oraria. E non appare neppure ragionevolmente esigibile che i clienti di un hotel siano costretti ad utilizzare parcheggi distanti 200-300 m dall’albergo, anche per le operazioni di carico/scarico di bagagli (tanto più se si tiene conto che, nella fattispecie, una preponderante parte dei turisti della città rientra nella fascia d’età medio-alta).
Per tale ragione il C.d.S. ha accolto il ricorso di un hotel avverso una delibera di Giunta comunale con la quale veniva modificata la regolamentazione dell’area pedonale e veniva introdotto il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 10.00 alle ore 6.00 eccetto per i velocipedi.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2018, n. 5454