Cassazione civile, sez. tributaria, 14 maggio 2008, n. 12021
Il DPR 26.4.1986 n. 131 dispone all’art. 43 1° comma lett. a) che, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi.
Nel caso, la Suprema Corte cassa la sentenza sottoposta al suo vaglio rilevando che il giudice a quo ha violato detta norma, per aver egli dato prevalenza non già allo stato di fatto e di diritto dell’immobile sussistente alla data dell’atto di compravendita, ma alla successiva abusiva utilizzazione dello stesso, a scopo edificatorio, da parte dell’acquirente.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 14 maggio 2008, n. 12021