Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2011, n. 4354
Con l’appello oggetto della sentenza in esame, si richiede al Consiglio di Stato di decidere se le dichiarazioni rese dall’Impresa partecipante debbano essere espressamente riferite anche agli amministratori ed ai direttori tecnici di un’Impresa estranea alla gara, dalla quale la partecipante medesima abbia acquisito un ramo di azienda prima della scadenza dei termini di partecipazione previsti dal bando.
Il Collegio, ritenendo di aderire all’interpretazione più rigorosa dell’art. 75 del DPR n. 554/1999, risolve la questione in senso affermativo, facendo rilevare che la cessione di ramo aziendale comporta sempre il passaggio di elementi soggettivi alla cessionaria, per cui non consente di escludere, in capo a quest’ultima, l’influenza di eventuali cedenti privi dei requisiti di affidabilità. Pertanto, l’estensione della dichiarazione sui requisiti soggettivi, ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 o ex art. 75 DPR 554/1999, anche con riferimento all’amministratore unico ed al direttore tecnico dell’Impresa cedente, tiene indenne la Stazione appaltante dal possibile inquinamento che costoro potrebbero causare alla gestione.
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Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2011, n. 4354