Cassazione penale, sez. II, 25 gennaio 2023, n. 5662
Imputato detenuto per altra causa non tradotto per il processo: rinvio dell’udienza ed effetti sulla prescrizione del reato.
L’imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo Impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso.
Non è tuttavia ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incombe al giudice l’onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa, ma occorre che il giudice procedente sia comunque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione (sopravvenuto) dell’imputato.
Secondo il principio di diligenza e leale collaborazione tra giudice e parti che deve permeare la celebrazione di un processo equo, sovrapponibile al principio di lealtà processuale,tipizzato e dunque previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 c.p.c.) ma estensibile anche al processo penale è il difensore che deve premurarsi di comunicare al giudice l’intervenuto stato di detenzione. Occorre tuttavia effettuare una distinzione tra i vari possibili casi con riferimento all’effetto sospensivo del termine di prescrizione del reato:
- Se il difensore ha tempestivamente comunicato al giudice lo stato di detenzione dell’imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa e ciò ha fatto in un tempo utile per l’effettuazione della traduzione, salva la rinuncia a comparire dell’interessato, ciò comporta il differimento dell’udienza se la traduzione stessa non venga eseguita ma non determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato non potendosi imputare alla parte alcuna negligenza nell’assolvimento dell’onere informativo.
- Allo stesso modo si ha differimento d’udienza senza sospensione dei termini di prescrizione se la detenzione per altra causa si sia verificata in tempi talmente ristretti rispetto alla data di celebrazione dell’udienza da non poter essere comunicata, per una sorta di inesigibilità materiale, dalla parte, tramite il difensore, se non all’udienza stessa.
- Al di fuori da queste ipotesi, ogni comunicazione effettuata della parte tramite il difensore, del sopravvenuto (e non altrimenti conosciuto) stato detentivo per altra causa dell’imputato, anche se intervenuta in udienza, comporta il differimento della stessa, salva la rinuncia a comparire da parte dell’interessato, ma determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato, essendo stata la parte nelle condizioni di poter assolvere al proprio onere informativo anche in un momento precedente rispetto all’udienza, circostanza che avrebbe potuto consentire la traduzione dell’imputato.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. II, 25 gennaio 2023, n. 5662