Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia proposta da una parte l’eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico.
Se il giudice rileva che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 cod. civ., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2 (Cass. 16822/2003;5682/2001; 1537/1996).
Art. 1460 Cod. Civ.
Eccezione d’inadempimento.
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Art. 1460 Cod. Civ.
Importanza dell’inadempimento.
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
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Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2016, n. 8912