Corte Costituzionale, 22 luglio 2009, n. 227
È stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 4, della Finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui dispone che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i) ovvero le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.
La Corte costituzionale ha rilevato l’irragionevolezza di una disposizione come quella impugnata alla quale non può darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto.
«È costante, al riguardo, la giurisprudenza della Corte nell’affermare la illegittimità costituzionale di disposizioni le quali, posto che non sia dovuta una prestazione tributaria (o comunque patrimoniale), prevedano poi la irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione (sentenze nn. 330 del 2007, 320 del 2005, 416 del 2000).
Una siffatta disposizione non solo è irragionevole per la chiara contraddizione in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso della insussistenza dei presupposti per l’insorgere della obbligazione, interviene, sia pure con diversa norma, onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già, peraltro sine causa, versato, ma la stessa è incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento deteriore di chi abbia erroneamente pagato un’imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento».
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Corte Costituzionale, 22 luglio 2009, n. 227