Corte Costituzionale, 30 marzo 2012, n. 75
È incostituzionale la limitazione del danno alla persona derivante
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico prevista dall’art. 15 del D.Lgs.
111/1995 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”). In particolare la
norma, peraltro ampiamente superata da svariati successivi interventi
legislativi, poneva un limite all’obbligo di ristoro dei danni
coincidente con quello indicato dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,
ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio – CCV).
Come accennato la disciplina relativa ai “servizi
turistici” ed in particolare ai “pacchetti turistici”, è stata
successivamente inserita nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del consumo) artt. da 82 a 100, ed in particolare, in tema di
responsabilità per danni alla persona, nell’art. 94, nel quale è stato
soppresso il riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ed il massimale
del risarcimento è stato fissato con riferimento alle convenzioni
internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione
europea.
Infine, la disciplina di tali contratti è stata stabilita
con il cosiddetto “Codice del Turismo” (decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79) che è intervenuto sulla tematica dei pacchetti turistici e
del rapporto contrattuale con il consumatore turista. All’art. 44 del
ridetto decreto lgs. n. 79/2011 nel testo vigente recita:
«1.Il
danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, che
disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano.
2.Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data
del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di
diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di
prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali
si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3.È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1».
Per inciso va evidenziato come pure tale ultimo decreto legislativo è andato soggetto a pesante censura della Consulta che ha decimato il corpo normativo riducendolo a poche norme per aver dichiarato l’illegittimità di numerosi articoli (Corte Costituzionale, sent. 5 aprile 2012, n. 80 in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15)
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Corte Costituzionale, 30 marzo 2012, n. 75