Corte Costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 275
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell’art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l’onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l’applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.
La norma denunciata ha di fatto il medesimo contenuto dell’art. 4 della legge n. 903 del 1977, già dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 498 del 1998.
Dispone infatti la norma censurata dalla Consulta (Art. 4, commi 1 e 2 d.lgs. 198/2006) “Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nell’ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’articolo 11 della legge stessa”.
Orbene, osserva la Corte, l’onere posto a carico della lavoratrice della comunicazione della volontà di proseguire nel rapporto di lavoro fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore di sesso maschile, espone la medesima ad un rischio di licenziamento non previsto per l’uomo e ciò in violazione dell’art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell’art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.
La reintroduzione dell’istituto dell’onere di comunicazione, peraltro già dichiarato illegittimo in riferimento alla L. 903/77,non può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Proprio per effetto dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale – specifica la Corte – il datore di lavoro, nell’organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l’età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.
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Corte Costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 275