Cassazione civile, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5510
Al fine del percepimento dell’indennità per la perdita di avviamento al termine del contratto di locazione (indennità prevista dall’art 34 della L. 392/78 purchè la cessazione del rapporto non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore) non rileva che il locale in uso sia segnalato al pubblico con insegne o cartelli ma è sufficiente l’effettiva destinazione dell’immobile ovvero che i locali fossero utilizzati per attività che abbiano comportato una frequentazione diretta dei clienti che avevano necessità e interesse a entrare in contatto con l’impresa.
Se è vero infatti che l’art. 35 della ridetta Legge esclude il diritto all’indennità per il caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico, è pur vero che in determinati ambiti commerciali non è affatto necessario disporre di insegne per attrarre la clientela.
Cassazione civile, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5510