Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 58-08
La direttiva comunitaria in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (Direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) enuncia che gli Stati membri predispongono piani d’azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d’allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata.
Secondo la Corte Europea i cittadini possono perfino esigere dalle competenti autorità nazionali, in forza del diritto comunitario, la predisposizione di un piano d’azione, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme.
Nella sentenza epigrafata la Corte di Giustizia ricorda che è incompatibile con il carattere vincolante della direttiva escludere, in linea di principio, che l’obbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Di conseguenza, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme, i diretti interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell’ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l’inquinamento atmosferico.
Per quanto concerne il contenuto dei piani d’azione, la Corte rileva che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento. Essi hanno come unico obbligo di adottare, a breve termine, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell’insieme degli interessi in gioco.
Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, C. 58-08