Consiglio di Stato, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 1498
La sentenza in commento risolve un contenzioso insorto sulle deliberazioni di adozione e di approvazione di una variante ad un PRG, mediante le quali un Comune modificava, in senso peggiorativo per parte ricorrente, la destinazione d’uso e la cubatura assentibile di alcuni terreni.
Il Consiglio di Stato osserva che il Comune appellante, in violazione del divieto di integrazione ex post della motivazione dell’atto impugnato, ha esplicitato per la prima volta in giudizio – e non invece contestualmente agli impugnati atti – le ragioni fondative dell’opzione pianificatoria prescelta. In sentenza, facendosi leva sul divieto appena enunciato, si precisa che deve intendersi inammissibile l’allegazione in giudizio dei motivi sulla cui base è stato assunto l’atto controverso, dovendosi, al contrario, concentrare e circoscrivere la disamina della legittimità dell’atto stesso alla parte motiva contenuta nella struttura del documento che lo contiene.
Il Collegio fa poi rilevare che l’accertata esplicitazione e documentazione, solo in appello, delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione comunale a ridurre la cubatura realizzabile si rivelano contrastanti anche con la regola processuale consacrata nell’art. 345 CPC, applicabile anche al processo amministrativo, la quale vieta il cd. ius novorum nel giudizio di secondo grado ed, in particolare, per quanto riguarda la posizione della parte pubblica, la produzione in appello di documenti nuovi, a meno che l’omesso deposito degli stessi in primo grado non risulti giustificata da gravi motivi nella specie non riscontrati.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 1498