Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 2024, n. 27324
Trasporti: il tempo di carico e scarico delle merci non costituisce interruzione delle guida che deve essere dedicata unicamente al riposto
Non può considerarsi quale effettiva interruzione la sospensione dalla guida il tempo in cui il conducente si occupa del carico e dello scarico delle merci - attività che, costituendo “altra mansione” deve essere inclusa nel calcolo della durata del tempo di guida e di lavoro e non nell'arco temporale dell'interruzione, essendo un'attività espressamente compresa nella definizione di orario di lavoro diversa dalla guida.
Alla luce delle definizioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), reg. 561/2006 il periodo di “interruzione” di cui all’art. 7 è un tempo in cui il conducente non deve dedicarsi ad alcuna delle attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla “guida” e che serve unicamente al suo riposo, ai sensi dell'art. 3, lett. a) direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti.
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Cassazione civile, sez. II, 22 ottobre 2024, n. 27324