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Civile e procedura civile Giurisprudenza

L’interruzione della prescrizione avviene con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano29 Dicembre 2015Aggiornato il:29 Dicembre 2015
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. unite, 9 dicembre 2015, n. 24822

Quando il diritto va fatto valere con un atto processuale la prescrizione si interrompe dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Quando un diritto non si può far valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, non essendo necessario che l’atto giunga a conoscenza del destinatario.

Ed infatti se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato e se il diritto deve o può essere esercitato solo dando inizio al giudizio ciò che rileva è che l’avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine la controparte lo venga a sapere.
L’esercizio del diritto nel termine è un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza della controparte, evento che si verifica con il completamento del procedimento di notificazione.
Nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l’altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell’altra parte – parimenti incolpevole – un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica.
Si potrebbe obiettare: la tecnica del bilanciamento porta a soluzioni opposte per gli atti sostanziali e per quelli processuali: nel primo caso il bilanciamento operato dal legislatore (art. 1334 c.c.) privilegia il notificato, nel secondo caso (bilanciamento operato dalla giurisprudenza mediante interpretazione) si privilegia il notificante.
In realtà, si tratta di conflitto apparente: è proprio nella logica del bilanciamento che non può esservi una soluzione valida per tutti i casi.
Gli opposti esiti del bilanciamento derivano dalla opposta natura degli atti che vengono in rilievo: atti sostanziali e atti processuali.
Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario.
Per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante.
La ratio posta a base di queste opposte soluzioni (atti negoziali unilaterali e atti processuali) implica una fondamentale actio finium regundorum: la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali.
In ogni altro caso – e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l’ordinamento non può consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) – opera la soluzione opposta.
In conclusione, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 9 dicembre 2015, n. 24822

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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