Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 dicembre 2008, n. 29146
Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma II, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo quale si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito della “autonoma organizzazione” (il cui accertamento spetta al giudice di merito edii, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007).
Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito su ricorso dell’agenzia delle Entrate, essendo stata negata la sussistenza di struttura organizzativa – requisito necessario ai fini impositivi – a fronte dell’accertamento del fatto che il professionista si avvaleva di un collaboratore.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 dicembre 2008, n. 29146