Cassazione civile, sez. V tributaria, 19 febbraio 2009, n. 4001
IVA. Fanno prova contro il contribuente i dati bancari acquisiti anche senza autorizzazione del comandate della GdF o del Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate
In tema di accertamenti IVA, secondo la costante giurisprudenza di legittimità «la mancanza della autorizzazione dell’ispettore compartimentale (ora Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, per quanto attiene agli accertamenti effettuati direttamente dall’amm.ne tributaria – n.d.r.) o, per la guardia di finanza, del comandante di zona, prevista dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico»
(Principio enunciato in Cass. Civ., sez. V tributaria, 4987/2003).
Cassazione civile, sez. V tributaria, 19 febbraio 2009, n. 4001