Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2008, n. 2610
Il lavoro prestato oltre il settimo giorno determina non solo, a causa della prestazione lavorativa nel giorno di domenica, la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è finalizzato, bensì una distinta ulteriore “sofferenza”: la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico – fisiche. L’esigenza ha giuridico riconoscimento nell’art. 36 Cost., nonché in disposizioni di legge ed in norme collettive.
D’altro canto è pure normativamente riconosciuta la necessità di cicli lavorativi che determinino la protrazione della prestazione lavorativa anche nel settimo giorno (lo stesso art. 36 Cost. non esclude una più articolata e differenziata articolazione del riposo, ed una differente periodicità della prestazione, che sia giustificata da apprezzabili interessi e purché non venga eluso il complessivo rapporto fra sei giorni di lavoro ed uno di riposo, e non superi i limiti di ragionevolezza. Cfr. Corte Cost., n. 146 del 1971).
Nell’ipotesi di protrazione del lavoro oltre il sesto giorno, l’indicata “sofferenza” del lavoratore esige comunque un compenso ulteriore a fronte dell’oggettivo onere che la prestazione esige.
Poiché l’onerosità è nella stessa prestazione in quanto effettuata dopo il sesto giorno consecutivo di lavoro, il relativo compenso non è (quantomeno non integralmente) dato da un riposo compensativo riconosciuto dopo il settimo giorno (in quanto tale riposo non coincide con il riposo nel settimo giorno).
Il lavoratore che, prestando la propria opera di domenica usufruisca del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, ha diritto per il lavoro prestato nel settimo giorno ad un ulteriore compenso, oltre a quello percepito per il lavoro festivo, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno (Cass. 20 gennaio 1989 n. 342; conformemente, Cass. 19 marzo 1999 n. 2555; Cass. 16 luglio 2002 n. 10324; Cass. n. 1135 del 2004).
E questo compenso è dovuto anche se il lavoratore “goda complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana” (Cass. 19 maggio 2004 n. 9521).
Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2008, n. 2610