Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734
Legge Pinto e procedure fallimentari: determinazione dell’indennizzo ed applicabilità dell’art. 2 bis comma 1 bis.
In tema di equo indennizzo dovuto per la non ragionevole durata di un processo la c.d. legge Pinto (L. 89/2001) all’art. 2 comma 2 prevede che il giudice effettui una valutazione complessiva del caso: “Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”.
Nelle procedure fallimentari è fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della “Pinto” può ben mitigare l’indennizzo tenendo conto della complessità della procedura, generata dall’elevato numero d’istanti.
Il successivo art. 2 bis comma 1-bis prevede inoltre che “La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta”.
La novella di cui all’art. 2 bis comma 1 bis può trovare applicazione nel caso in cui l’istanza d’ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralità di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso “ordinario” del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralità di creditori.
È stato quindi ribadito il seguente principio di diritto: “la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dell’art. 2-bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi che il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della medesima legge”;
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Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 734