Corte Costituzionale, 16 ottobre 2014, n. 235
Con quattro distinte ordinanze i Tribunali di Brindisi e Tivoli nonché i Giudici di pace di Torino e Recanati avevano chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209) così come modificato nel 2012 dal governo di Mario Monti.
La questione di legittimità costituzionale sollevata era inerente ai seguenti quattro aspetti:
- l’eventuale contrasto con gli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che prevedono il diritto a un processo equo e all’integrità della persona,
- il rischio di una disparità di trattamento tra chi ha subìto un sinistro stradale e chi si è procurato lesioni in un altro modo,
- l’eccessiva rigidità delle tabelle risarcitorie con cui si calcola il danno per cui, prevedendo un risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali – non sarebbe consentito di giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.
- la mancata previsione del danno morale.
Ebbene, per la Corte tutte le eccezioni di costituzionalità vanno respinte e pertanto è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE.
In particolare, quanto alla paventata limitazione del diritto al risarcimento, essa attiene alla garanzia dell’oggetto di tale diritto, e non all’aspetto dell’azionabilità in giudizio la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma de qua.
La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.
Inoltre, la legge non trascura la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
L’asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si fonda su una premessa interpretativa erronea, posto che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell’area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto.
Rammenta la Consulta come, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito come il cosiddetto “danno morale” – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato – «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico.
Infine è stato ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli soggetti obbligatoriamente ad assicurazione laddove da un lato si pongono i diritti inviolabili della persona e dall’altro il dovere di solidarietà.
In tale sistema le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.
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Corte Costituzionale, 16 ottobre 2014, n. 235