Cassazione penale, sez. VI, 25 ottobre 2013, n. 43789
La sentenza in epigrafe si inserisce nell’ormai cospicuo filone giurisprudenziale secondo cui “il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il P.M. e le altre parti interessate siano sentite solo se compaiono”.
Precisa la Corte che in tali procedimenti “ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”. Ne deriva che il mancato rinvio dell’udienza camerale per legittimo impedimento del difensore, determinato nella specie dalla partecipazione all’astensione alle udienze proclamata dalla classe forense, non costituisce violazione del diritto di difesa e rappresentanza dell’imputato e, dunque, causa di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Cassazione penale, sez. VI, 25 ottobre 2013, n. 43789