Cassazione penale, sez. VI, 22 agosto 2012, n. 32949
La Corte di cassazione ha affermato che l’assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza, nei casi in cui la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali il difensore, come ogni altro prestatore d’opera, ha il diritto di essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita. (Nella specie, era stato negato al difensore il rinvio dell’udienza per consentirgli di partecipare al funerale della sorella, che si celebrava a circa 100 km di distanza dalla Corte di appello).
Cassazione penale, sez. VI, 22 agosto 2012, n. 32949