Cassazione civile, sez. lavoro, 23 novembre 2023, n. 32522
Licenziamento illegittimo e reintegra lavoratore in pensione: il conseguimento della pensione di anzianità non impedisce la reintegrazione nel posto di lavoro.
In caso di disposizione di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato il conseguimento della pensione di anzianità da parte dello stesso non costituisce causa di impossibilità alla reintegrazione stessa né il relativo risarcimento del danno spettante ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori può essere diminuito degli importi che questi abbia ricevuto, sino a quel momento, a titolo di pensione.
Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro.
Il diritto alla pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all’operatività della regola della compensatio lucri cum damno (in termini Cass. n. 28824/2022 nonché Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ne consegue che le somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di pensione non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto di lavoro.
Il risarcimento del danno spettante ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale “aliunde perceptum”) non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l’impiego della medesima capacità lavorativa (in tal senso Cass. n. 16136/2018).
Cassazione civile, sez. lavoro, 23 novembre 2023, n. 32522