Cassazione civile, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23304
La Corte di Cassazione nel caso specifico si è di pronunciata in merito ad una richiesta di risarcimento danni conseguenti al mancato funzionamento della linea telefonica. In particolare veniva lamentata la perdita di ingenti guadagni (lucro cessante) conseguentemente all’impossibilità di utilizzare il servizio telefonico.
Nel motivare la propria decisione la Cassazione ha ripreso alcuni importanti principi in materia di liquidazione equitativa del lucro cessante, onere della prova e fatto notorio già enunciati nelle sentenze n. 1443 del 2003 e n. 15676 del 2005.
In particolare è ribadito che, al fine della liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., è richiesta comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
«Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit – connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità».
Cassazione civile, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23304