TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 24 aprile 2008, n. 436
Al dipendente pubblico inquadrato ad un livello superiore con retrodatazione sono dovuti gli oneri accessori sulla retribuzione a decorrere dall’atto di inquadramento.
Il TAR di Pescara, nella sentenza epigrafata, postula che al pubblico dipendente inquadrato dall’Amministrazione ad un livello superiore con retrodatazione siano dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in corrispondenza alla nuova posizione riconosciutagli, solo a decorrere dall’adottato atto di inquadramento, ove il diritto agli emolumenti in questione non discenda direttamente dalla Legge e/o da altro atto normativo.
In particolare il Collegio, a proposito della fattispecie ad esso sottoposta, osserva come il tardivo inquadramento accordato al ricorrente, abbia potuto a questi attribuire, quali utili benefici, la collocazione in un livello retributivo superiore e la corresponsione degli arretrati, ma non anche il diritto ex tunc agli oneri accessori sulla retribuzione.
TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 24 aprile 2008, n. 436