Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2008, n. 15058
L’art. 27, ultimo comma, della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta “legge sull’equo canone”) in tema di durata del rapporto locatizio inerente immobili destinati ad uso diverso dalla civile abitazione prevede per il conduttore la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi che giustifichino il recesso stesso, indipendentemente da quanto diversamente pattuito, dandone preavviso al locatore con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Detta norma, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, va interpretata nel senso che le ragioni giustificative debbano essere contestuali al recesso stesso ovvero espresse mediante un unico atto da recapitarsi al locatore a mezzo raccomandata.
Seppure la lettera della norma non chieda in modo espresso questo requisito, la sua necessità è conseguente alla logica dell’istituto, in quanto il locatore deve poter conoscere quali sono i motivi giustificativi del recesso fin dal momento in cui il recesso è esercitato e li deve poter conoscere per ragioni che attengono all’essere una parte del contratto.
È infatti solamente sulla base di un chiaro comportamento della controparte contrattuale che il locatore può assumere le proprie determinazioni, eventualmente contestando i motivi di recesso addotti dal conduttore sia sul piano fattuale che della idoneità a legittimare il recesso medesimo.
Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2008, n. 15058