Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 295
Con la decisione in commento, la Corte di cassazione stabilisce che il gestore della rete stradale, ovvero l’Anas, è tenuto a risarcire il danno riportato dall’automobilista che ha perso il controllo della propria autovettura a causa di una macchia d’olio presente sulla strada.
In particolare, la Corte di legittimità rammenta che, in tema di responsabilità ex art. 2051 C.c, il soggetto tenuto a controllare le modalità d’uso e conservazione della cosa su cui esercita il potere di custodia deve adottare un contegno diligente, controllandone costantemente lo stato, al fine di evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo.
Pertanto, qualora venga accertato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, non hanno efficacia esimente né la condotta del custode né l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cd. carattere oggettivo della responsabilità); ciò in quanto la finalità della norma dell’art. 2051 C.c. è quella di ritenere responsabile colui che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
L’evento lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di un’alterazione repentina della res, “riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno”.
Essendo, dunque, emerso nel caso di specie che l’Anas aveva omesso di adottare le cautele tecniche finalizzate a garantire sia la sicurezza degli utenti che ad evitare l’insorgenza di pericoli, la suprema Corte afferma che sussiste la responsabilità di tale Ente, non avendo questo fornito la prova liberatoria del caso fortuito: «In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione ex art. 2051 C.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso» (Corte di Cassazione sentenza 13.01.2015 n. 295).
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Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 295