TAR Abruzzo, sez. I, 2 luglio 2022, n. 291
Il maiale vietnamita è considerato animale da compagnia e tenerlo in casa o in giardino non è vietato.
Un cittadino ospita in casa ed in giardino un maiale vietnamita quale animale da compagnia ed il sindaco della città, su segnalazione di un vicino, ne dispone lo sgombero dal cortile per violazione dell’art. 292 del locale regolamento di Igiene e Sanità, al fine di rimuovere lo stato di pericolo igienico sanitario e di una migliore tutela dell’igiene pubblica e privata.
Il proprietario del maiale si rivolge al TAR ed ottiene l’annullamento dell’ordinanza sindacale che, secondo i giudici amministrativi, si pone in contrasto con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15.10.1978 presso l’Unesco sede di Parigi, con la Convenzione Europea di Strasburgo del 13.11.1987, con le legge quadro in materia di animali di affezione(L. 281/1991) , con la legge 201/2010, nonché con la legge regionale Abruzzo n. 47/2013 nonché con il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali da compagnia.
Il provvedimento impugnato, osservano i Giudici, non tiene conto che il maiale vietnamita, che al massimo può arrivare al peso di circa 40kg, è a tutti gli effetti un animale da compagnia o di affezione e nella fattispecie è stato adottato per effettuare una pet therapy in favore del figlio del ricorrente quale strumento assai efficace per curare problemi di comportamento o di relazione.
Viene altresì rilevato che l’art. 1138 del Codice Civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici e pertanto, attestato che il maiale di che trattasi appartiene alla razza vietnamita ed in quanto tale viene accomunato alla normativa italiana pet, non ne è vietata la detenzione in una civile abitazione.
Si rileva inoltre che il medesimo maiale risulta portatore di microchip, regolarmente registrato nell’anagrafe canina e come tale non può subire alcuna rimozione pena l’applicazione della disciplina e delle relative sanzioni sul maltrattamento degli animali (544 c.p.) che ricorre anche se solo l’animale viene messo in condizioni di soffrire (Cass. 03.12.2003 n. 46291) quale essere “senziente” capace di percepire dolore fisico e psichico (Cass. 16.06.2017 n. 30177).
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TAR Abruzzo, sez. I, 2 luglio 2022, n. 291