Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7671
Elemento soggettivo nel reato di maltrattamento di animali: è sufficiente il dolo generico
La fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale – che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo – è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità”.
Art. 544 ter Cod. Pen.
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (2).
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7671