Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2007, n. 43087
L’art. 599, 2 comma c.p. prevede la scriminante per chi si sia reso autore di una condotta che integra gli elementi del reato d’ingiuria o di diffamazione qualora abbia agito nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Per giurisprudenza costante della Cassazione, nei reati contro l’onore l’esimente della provocazione è applicabile anche nel caso in cui la reazione dell’agente sia diretta contro persona diversa dal provocatore, quando questi sia legato all’offeso da rapporti di solidarietà tali da costituirlo o farlo ragionevolmente apparire come suo “nuncius” o, comunque, da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d’ira e quindi la reazione offensiva (Cass. Pen. 13161/2001; 9208/1986).
Specifica meglio la corte nella sentenza in esame che l’esimente di cui all’art. 599 c.p., 2 comma, per l’offesa arrecata a persona diversa dall’autore del fatto ingiusto dal quale sia scaturito lo stato d’ira è riconoscibile al verificarsi di due condizioni:
a) che lo stesso offeso sia inteso volontario rappresentante del provocatore,
b) che, conseguentemente, la reazione dell’autore dell’ingiuria non concerna la sua persona per se stessa.
L’esimente va dunque esclusa se l’offeso sia un mandatario doveroso, preposto per una mansione d’ufficio cui non abbia possibilità di sottrarsi, così come nel caso di specie in cui le ingiurie sono state rivolte verso un impiegato addetto allo comunicazioni con il pubblico.
Questi infatti era tenuto a dare notizia di una decisione che, quantunque ingiusta, era stata assunta da altri. Comportamento di per se non offensivo ed al quale non poteva sottrarsi per obbligo di ufficio.
Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2007, n. 43087