Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2010 n. 5189
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno esattamente adempiuti. Qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio diligenza ex. art. 1176 c.c., comma 1, da valutarsi in un eventuale giudzio di merito, l’organizzatore del viaggio incorre in responsabilità contrattuale.
In particolars si configura la responsabilità contrattuale del tour operator laddove si verifichi una difformità rispetto a quanto pubblicizzato così come accaduto nel caso di specie in cui la realtà dei fatti - mare inquinato e spiaggia sporca - non rispecchiava affatto quanto pubblicizzato in catalogo - bella spiaggia antistante l’albergo e mare limpido.
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Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2010 n. 5189