Corte dei Conti, Sez. Giur. I d’Appello, 28 luglio 2008, n. 346
Le funzioni e le attività aventi carattere internazionale richiedono un’unitarietà di intenti ed una visione strategica di insieme che le rendono incompatibili con il livello locale di governo, tanto che le stesse Regioni necessitano di coordinamento statale per iniziative di tal tipo. Perciò, nell’ambito del principio di sussidiarietà, gli Enti locali, in specie i Comuni, non sono mai stati autorizzati dal Legislatore a svolgere attività di carattere internazionale all’estero.
Con la sentenza in esame la Corte dei Conti, ad esito del giudizio di appello, condanna alcuni esponenti e funzionari di un’Amministrazione comunale, per aver essi programmato ed effettuato numerose missioni estere, in forza di delibere da ritenersi illegittime per la carenza di attribuzione ai Comuni di organiche competenze in tema di politica internazionale. In particolare, la colpa grave viene ravvisata, dai giudici contabili, non tanto nel compimento di qualche iniziativa all’estero che anzi, entro certi limiti, sarebbe possibile inquadrare nell’ambito delle funzioni ordinarie dell’Ente, quanto piuttosto nella riscontrata realizzazione di una vera e propria attività ordinaria e continuativa di politica estera, con trasferte e missioni a cadenza pressoché regolare.
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Corte dei Conti, Sez. Giur. I d’Appello, 28 luglio 2008, n. 346