Corte Costituzionale, 27 maggio 2020, n. 99
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’automatismo della revoca della patente di guida per soggetti sottoposti a misure di prevenzione
La Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” (invece che “può provvedere”) alla revoca della patente nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011), fa venir meno l’automatismo della revoca della patente di guida.
Nello specifico è stato censurato l’automatismo della revoca prefettizia della patente di guida per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione in quanto tale meccanismo che potrebbe impedite di fatto all’interessato lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita per il periodo in cui è sottoposto alla sorveglianza speciale .
Inoltre, attesa la diversa gravità delle ipotesi delittuose in relazione alle quali può essere emessa la misura di prevenzione fino a riguardare anche “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, risulta evidente l’irragionevolezza del meccanismo automatico previsto dalla norma censurata. Tale meccanismo potrebbe anche “ innescare un corto circuito all’interno dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla “ricerca di un lavoro” che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.
La Consulta ha altresì precisato che «il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga».
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Corte Costituzionale, 27 maggio 2020, n. 99