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Giurisprudenza Penale Procedura Penale

Il petulante invio di messaggi di posta elettronica non configura il reato di molestie.

Avv. Barbara Beozzodi Avv. Barbara Beozzo16 Novembre 2012
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione penale, sez. feriale, 16 novembre 2012, n. 44855

La Cassazione ha escluso che un ossessivo inoltro di messaggi di posta elettronica all’ex compagna possa configurare il reato di molestie di cui all’art. 660 c.p., poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ancora una volta il Supremo Collegio non si discosta dal dato letterale di cui all’art. 660 c.p. che sanziona la condotta di chi, “in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”. Secondo la Corte non si configura nel caso di specie il reato di molestie per difetto del principio di tassatività, in quanto lo strumento del telefono, per la espressa indicazione dell’art. 660 c.p., rappresenta la tassativa modalità di trasmissione della molestia, alternativa a quella del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta costitutiva del reato. L’interpretazione restrittiva della Corte, indubbiamente anacronistica, si fonda sull’esclusione del carattere dell’invasività dei messaggi di posta elettronica, di cui sono invece dotati i c.d. s.m.s. su utenze telefoniche mobili.
In merito soccorre la distinzione fornita dalla Corte con sent. n. 36779 del 2011 secondo cui “è palese l’invasività dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy ,da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione, dall’altro”. In sostanza il destinatario può non evitare solo la molestia recata con il telefono, se non disattivando l’apparecchio telefonico, mentre “nel caso di molestia tramite posta elettronica non si verifica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione, come non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera”, poiché in entrambe le ipotesi sussiste la possibilità per il destinatario di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
Tuttavia, come già messo in rilievo dalla sentenza appena richiamata, il progresso tecnologico consente oramai di ricevere i messaggi di posta elettronica sul proprio telefono mobile e in tal caso ben potrebbe configurarsi il reato di molestie.

Cassazione penale, sez. feriale, 16 novembre 2012, n. 44855

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