Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6228
Nell’ambito di un pubblico concorso, il solo punteggio numerico attribuito ai candidati non soddisfa il principio di trasparenza che deve presiedere l’operato della commissione, nel caso in cui i criteri di valutazione delle prove non siano stati fissati in maniera stringente e dettagliata ed in modo da esprimere l’incidenza del livello qualitativo della prova sul punteggio. Dunque, ove non ricorrano tali condizioni, deve ritenersi illegittima l’attribuzione della sola valutazione in forma numerica che non sia accompagnata dall’esternazione di ulteriori elementi che rendano possibile ricostruire le ragioni del giudizio di segno negativo formulato nei confronti del candidato.
Nel caso di specie, in mancanza di criteri di valutazione stringenti e dettagliati, all’attribuzione di un punteggio numerico insufficiente non faceva seguito l’indicazione, ancorché con formula sintetica, di non conformità dell’elaborato a tutti o a taluno dei parametri di valutazione identificati dal bando di concorso o dalla commissione esaminatrice; pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nelle condizioni date, non potesse essere reso edotto il concorrente delle ragioni impeditive dell’ammissione alle ulteriori fasi del concorso, anche ai fini di ogni successiva tutela nei limiti del sindacato esterno sulla logicità, coerenza, congruità e non contraddittorietà del giudizio espresso.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6228