Corte di Giustizia UE, 14 gennaio 2010, C. 226-08
“Natura 2000” è una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione prevista dalla direttiva habitat (Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE) creata per la protezione e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, identificati come prioritari dagli Stati dell’Unione.
La rete “Natura 2000”, in cui si trovano tipi di habitat naturali e habitat delle specie previsti dalla direttiva, deve garantire il mantenimento, ovvero il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti d’interesse di cui si compone.
Ai sensi della direttiva, ogni Stato membro trasmette alla Commissione Europea un elenco di siti da proteggere in quanto siti di importanza comunitaria. La Commissione elabora poi, in base a criteri ambientali e di concerto con gli Stati membri, un elenco dei siti di importanza comunitaria.
Qualsiasi piano o progetto che possa incidere in modo significativo su un sito protetto forma oggetto, a livello nazionale, di un’opportuna valutazione del suo impatto sul sito medesimo, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. Le autorità nazionali possono approvare solamente piani e progetti che non pregiudicheranno l’integrità del sito.
La Corte di Giustizia CE è stata adita in via pregiudiziale ovvero allo scopo di fornire al giudice nazionale – nella fattispecie al giudice tedesco – l’interpretazione autentica del diritto comunitario. La pronuncia, va rammentato, costituisce comunque interpretazione ufficiale della norma comunitaria, valevole per tutti gli stati membri.
In particolare è stato chiesto alla Corte europea di chiarire quali siano le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può rifiutarsi di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria.
La Corte constata, anzitutto, che i criteri di valutazione dell’importanza comunitaria di un sito sono definiti in funzione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche figuranti nella direttiva, nonché dell’obiettivo di coerenza di Natura 2000.
Di conseguenza, gli Stati membri possono rifiutarsi di approvare l’inclusione di uno o più siti nell’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione unicamente per motivi di tutela dell’ambiente.
Esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali non sono atte a giustificare un siffatto rifiuto.
Nondimeno, qualora un sito sia iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione, l’esecuzione di lavori di qualsivoglia genere è soggetta ad un obbligo di tutela generale derivante dalla direttiva, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie o perturbazioni significative delle specie per cui le zone protette sono state designate.
Corte di Giustizia UE, 14 gennaio 2010, C. 226-08