TAR Sicilia Palermo, sez. II, 9 gennaio 2008, n. 13
Il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della trasformazione, espresso dal diritto societario, non involge la diversa disciplina della formazione dei contratti pubblici, attesa la necessaria corrispondenza che deve aversi, nei pubblici appalti, tra offerente ed aggiudicatario.
Pertanto, a pena di esclusione dalla gara, non è ammessa la modifica della natura giuridica del partecipante, nella specie la trasformazione di un Consorzio in Società a responsabilità limitata, nella fase intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione e l’eventuale stipula del contratto.
TAR Sicilia Palermo, sez. II, 9 gennaio 2008, n. 13