Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1634
Il fallito che abbia impugnato personalmente un avviso di accertamento tributario notificatogli non è legittimato a far valere l’invalidità dell’atto medesimo, derivante dalla mancata notifica al curatore del fallimento; difatti, la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto -e per essa ai singoli creditori- è consentito eccepirla (cfr. Cass. n. 27263/2006). In altre parole, l’omessa notifica dell’accertamento fiscale al curatore, se rende inefficace tale accertamento nell’ambito della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, proprio a causa del carattere relativo della perdita di capacità processuale di quest’ultimo (cfr. Cass. 9951/03).
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Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1634