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Giurisprudenza Civile e procedura civile

Notifica atto di appello: è valida anche se effettuata con unica copia per più parti

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano13 Novembre 2020Aggiornato il:13 Novembre 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. unite, 15 dicembre 2008, n. 29290

Notifica atto di appello: è valida anche se effettuata con unica copia per più parti tutte rappresentate dal medesimo avvocato.

È valida la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensore costituito in rappresentanza di più parti.
Rispetto alla notifica dell’impugnazione il procuratore costituito non va considerato come un mero consegnatario in quanto l’art. 330 c.p.c., nel prevedere che l’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito, “non contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel detto procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo”.
E pertanto, se è vero che ai fini della validità della notificazione al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti, è sufficiente che a quest’ultimo venga consegnato un numero di copie corrispondente al numero delle parti rappresentate (criterio quantitativo) spettando ad esso (e non al notificante) specificare le singole parti cui l’atto è diretto, senza che sia necessaria l’identificazione specifica nella relata di ciascuna delle parti, è altresì vero che può essere considerata sufficiente la consegna di una sola copia per più parti, se tutte rappresentate dal medesimo procuratore.
L’inderogabile obbligo che il procuratore costituito ha di fornire informazioni al proprio assistito sullo svolgimento e sull’esito del processo – stante lo sviluppo dei mezzi di riproduzione – ben può essere assolto anche nel caso gli sia consegnata un’unica copia dell’impugnazione.

Ritenere che in caso di consegna di un’unica copia sia necessaria una rinnovazione della notifica, appare, quindi puro formalismo (peraltro, non imposto dalla norma) in contrasto con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia in un tempo ragionevole (v. per la necessità di superare formalismi ostativi all’istanza di giustizia secondo il principio del giusto processo, Cass. nn. 24856 del 2006; S.U. 13916 del 2006; 23220 del 2005; 10963 del 2004). Ancor più perché l’ordinamento sembra, in linea generale, privilegiare l’idea che meglio possa essere tutelato il diritto di difesa del cittadino se gli atti processuali pervengano nella sfera di conoscenza di chi abbia la competenza tecnica per suggerire le azioni da adottare.

Il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2008 appare oggi, nella vigenza del processo civile telematico e delle notifiche a mezzo pec, ancor più rafforzato atteso che, diversamente opinando, dovrebbero essere effettuate più notifiche a mezzo pec al medesimo procuratore o allegare più volte ad una sola pec il medesimo file (operazione peraltro non sempre possibile, dovendosi con taluni sistemi assegnare un nome diverso al file non potendosi allegare due file con il medesimo nome) quando è intuitivo che per la notifica di un atto al medesimo procuratore, che rappresenta più parti processuali, è sufficiente una sola notificazione a mezzo pec con un solo file dell’atto che si intende allegare e notificare.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 15 dicembre 2008, n. 29290

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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