Cassazione penale, sez. V, 3 luglio 2020, n. 23127
Nel processo penale è consentito alle parti private di effettuare comunicazioni e notificazioni alle altre parti mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Nella fattispecie era stata posta in dubbio la validità della notifica a mezzo PEC dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa della richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale applicata in un procedimento avente ad oggetto un delitto commesso con violenza contro la persona, notifica prevista dal terzo comma dell’art. 299 del codice di procedura penale.
La Corte ha ritenuto correttamente eseguito l’adempimento a mezzo PEC richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 299, comma 3, c.p.p. non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo p.e.c. costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione.
Sul punto il Collegio ha ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso alla sez. seconda penale in sentenza n. 6320 del 11/01/2017 (Simeoli, Rv. 26898401) che ha ritenuto valida la notifica tramite p.e.c. effettuata, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., comma 4-bis, dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa.
La soluzione riposa sull’art. 152 c.p.p., a mente del quale “salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e su tutte quelle disposizioni normative che stabiliscono l’equivalenza alle comunicazioni a mezzo raccomandata di quelle elettroniche indirizzate ai domicili digitali.
Art. 299 c.p.p. comma terzo
Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede (3) . Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
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Cassazione penale, sez. V, 3 luglio 2020, n. 23127