Cassazione civile, sez. unite, 13 febbraio 2017, n. 3702
Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno ritenuto che la notifica dell’atto di appello eseguita mediante consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo, prima della notifica medesima ma dopo il deposito della sentenza, è nulla per violazione dell’art. 330, 1 comma c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla perché privo dello “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo.
Tale nullità della notifica – ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., – determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, dovendo farsi rientrare la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, sicché il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore cancellatosi dall’albo.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 13 febbraio 2017, n. 3702