Cassazione civile, sez. V, 15 luglio 2009, n. 16444
Non è valida la notifica degli atti dell’amministrazione tributaria effettuata nelle mani della vicina di casa del contribuente. Le notificazioni nel processo tributario, che abbiano come destinatario un privato cittadino od una società, devono infatti rispettare le norme del codice di procedura civile. Nella fattispecie l’avviso di rettifica per il versamento dell’IVA era stato sì notificato presso l’abitazione del contribuente ma il plico era stato rimesso nelle mani di una vicina, presente solo in via occasionale nella casa del destinatario dell’atto.
Rammenta la Corte, riassumendo separati prinicipi enunciati in varie sentenze, che la notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. a persona non legata al destinatario da rapporti “di famiglia”, cioè di parentela o di affinità, né di servizio o, quale “addetta alla casa”, è da considerare nulla anche se – come nel caso di specie – tale persona sia trovata nell’abitazione del destinatario (Cass. n. 22879/2006).
Al contrario é stata ritenuta valida la notifica nel caso di non provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica (Cass. un. 3902/2004, 8141/2002, 9658/2000, 1331/2000). Nell’ipotesi in esame, la nullità della notifica dipende quindi dall’accentata mancanza sia della relazione di famiglia sia della convivenza.
Cassazione civile, sez. V, 15 luglio 2009, n. 16444