Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2909
Nel caso in cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 CPC sia stata eseguita dall’ufficiale giudiziario sulla base del solo certificato anagrafico, dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, omettendo ogni ulteriore ricerca ed indagine volta a reperire il destinatario, essa deve ritenersi nulla, ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
Nella specie, la SC ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo per cui, avendo l’appellante provveduto alla notifica del provvedimento di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., sulla base della sola certificazione dell’ufficiale di anagrafe, tale notificazione fosse inesistente anziché nulla.
Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2909