Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 76
La sentenza in epigrafe investe una questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 32 Cost. sull’art. 104 1° comma del RD 27.7.1934 n. 1265, nella parte in cui tale norma, in deroga all’ordinario criterio demografico di cui all’art. 1 della Legge 2.4.1968 n. 475, prevede che possa essere istituita una nuova farmacia nei Comuni fino a 12.500 abitanti quando lo richiedano particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, purché sia osservato un limite di distanza di almeno 3.000 metri dalle sedi già operanti.
La Corte Costituzionale, nel giudicare infondata la questione, reputa legittima la disposizione oggetto di censura, riportandosi alla sua precedente sentenza in argomento n. 4/96, secondo cui, se il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto, non comporta l’obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all’istituzione di farmacie, al contrario ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell’interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, ad avviso della Corte, non appare manifestamente irragionevole la scelta di subordinare l’apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all’accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l’accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti.
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Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 76