Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giur., 4 luglio 2008, n. 578
La sentenza in epigrafe ascrive alla giurisdizione esclusiva del GA in materia di urbanistica ed edilizia, ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica, durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti; pur senza l’emanazione, nel termine prescritto, del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà. Infatti, anche in tal caso, si è in presenza di un concreto e riconoscibile atto di esercizio del pubblico potere, ancorché poi lo stesso si sia rivelato illegittimo ed, a seguito del disposto annullamento, abbia cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti.
Di più, nel secondo capo della decisione, si stabilisce che la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è ascrivibile al titolare del potere espropriativo, cioè a chi è tenuto al rispetto delle norme sull’espropriazione e non invece all’esecutore dell’opera pubblica, salvo che a questi non siano addebitabili dolo o colpa nello svolgimento dei lavori; in tal caso, l’Amministrazione può rivalersi, in sede civile, nei suoi confronti.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. giur., 4 luglio 2008, n. 578