Cassazione civile, sez. lavoro, 17 aprile 2007, n. 9113
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo (nella caso di specie si tratta della riscossione dei crediti per versamenti previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) il concessionario per la riscossione è mero destinatario del pagamento ma non è contitolare del diritto di credito.
Ne deriva che lo stesso non assume la qualità di contraddittore necessario e pertanto la notifica del ricorso in opposizione nei suoi confronti, pure richiesta dal vigente art. 24 del d.lgs 46/1999, assolve alla funzione di una mera “denuntiatio litis”, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una “vocatio in jus”. (cfr. Cass. 24 giugno 2004 n. 11746, 21 dicembre 2004 n. 23701, ottobre 2006 n. 22617).
Cassazione civile, sez. lavoro, 17 aprile 2007, n. 9113