Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2022, C. 249-21
Ordini online: deve essere chiaro per il consumatore quando all’azione su un determinato pulsante scatta l’obbligo di pagare
Nel caso di contratti conclusi con mezzi elettronici il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell’ordine che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante. Solo in tal caso il consumatore sarà validamente vincolato da un contratto di tal genere.
Con la sentenza del 7 aprile 2022 resa all’esito della causa n. 249/21, la Corte di giustizia dell’Unione europea ricorda che, secondo la direttiva 2011/83, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare.
Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, dal tenore letterale della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.
Sebbene tale direttiva riporti la formulazione «ordine con obbligo di pagare», dal suo tenore letterale emerge altresì che quest’ultima formulazione ha carattere esemplificativo e che gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere che il professionista utilizzi qualsiasi altra formulazione corrispondente, a condizione che quest’ultima sia inequivocabile quanto al sorgere di tale obbligo.
Pertanto, nell’ipotesi in cui una normativa nazionale volta a recepire la direttiva 2011/83 non contenga, al pari della direttiva stessa, esempi precisi di formulazioni analoghe, i professionisti sono liberi di ricorrere a qualsiasi dicitura di loro scelta, purché da tale dicitura risulti inequivocabilmente che il consumatore è vincolato all’obbligo di pagare non appena attivi il pulsante di inoltro di un ordine o la funzione analoga.
La Corte aggiunge che risulta altrettanto chiaramente dal tenore letterale della direttiva 2011/83 che è il pulsante o la funzione analoga che deve contenere una simile formulazione, di modo che solo la dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare.
Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2022, C. 249-21