Cassazione civile, sez. tributaria, 12 luglio 2018, n. 18392
Il padre separato che versa l’assegno di mantenimento per i figli può godere anche del 100% della detrazione di imposta per figli a carico se la moglie non prova di contribuire a sua volta per il 50%
È stata cassata la decisione dei giudici della Commissione tributaria regionale che avevano rigettato la richiesta di un contribuente per l’annullamento della cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari.
Nella fattispecie il contribuente (un uomo separato che versava con regolarità alla moglie l’assegno di mantenimento per i figli) aveva proceduto ad usufruire del 100% delle detrazioni per figli a carico, ritenuto che egli sosteneva in via esclusiva o quantomeno preponderante l’onere economico relativo al mantenimento della prole.
Secondo gli ermellini la CTR nel respingere il ricorso dell’uomo non ha reso una motivazione risulta sufficiente e comunque inadeguata non esplicitando l’iter logico-giuridico che ha condotto ad affermare che la moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, abbia in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento degli stessi.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 12 luglio 2018, n. 18392