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Giurisprudenza Assicurazioni Responsabilità civile

Sinistro accaduto prima del pagamento tardivo del premio assicurativo

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano13 Dicembre 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38216

Pagamento tardivo del premio assicurativo: il sinistro accaduto prima del pagamento non è indennizzabile

Non è indennizabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio.

Nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all’art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc ovvero dal pagamento del premio in poi mentre se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.

Se diversamente si ritenesse che l’accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell’assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l’inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali:
a) l’art. 1901 c.c., non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti;
b) si introdurrebbe a carico dell’assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma.

L’art. 1901 c.c. ha lo scopo di garantire l’equilibrio tecnico-economico tra premi e rischi, l’assicuratore che rinunciasse a far valere la carenza di copertura terrebbe una condotta apertamente contraria al dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 3 del Codice delle Assicurazioni, e si esporrebbe al rischio di sanzioni da parte dell’Autorità di vigilanza.
Mentre, infatti, nei contratti sinallagmatici la prestazione di ciascuna delle parti è destinata all’altra, sicché ognuna delle due potrebbe liberamente all’altra parte del debito, nell’assicurazione il premio corrisposto dall’assicurato solo in minima parte costituisce remunerazione dell’assicuratore (il c.d. “caricamento”).
Nella parte restante (il c.d. “premio puro”) esso rappresenta la provvista destinata a costituire la riserva sinistri con la quale l’assicuratore dovrà far fronte agli indennizzi dovuti alla massa degli assicurati secondo quanto già esposto in precedenza. Rinunciare a far valere il mancato pagamento del premio significherebbe dunque depauperare la massa degli assicurati, in violazione del ricordato art. 3 cod. ass.. Prova ne sia che, per secolare tradizione normativa, al contrario di quanto avviene nella maggior parte dei contratti sinallagmatici, non è consentito all’assicuratore stipulare assicurazioni a titolo gratuito, e anche gli sconti sul premio sono consentiti solo entro limiti molto ristretti, ed a valere sulle provvigioni dell’intermediario, ma non sul premio puro.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38216

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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