Cassazione civile sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993
Passeggero senza cintura di sicurezza: comportamento colposo che legittima la riduzione del risarcimento ma ne risponde anche il conducente.
L’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del soggetto trasportato che abbia subito lesioni a seguito di un sinistro stradale costituisce comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento ove si alleghi e si dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto (o addirittura eliso) il danno.
Inoltre, in caso di omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero terzo trasportato, ne risponde, almeno in parte, il conducente del veicolo.
È infatti obbligo del conducente del veicolo verificare che i trasportati si adeguino alle norme del codice stradale e quindi che allaccino le cinture di sicurezza. In manca egli può rifiutare il trasporto del passeggero renitente. Diversamente se la messa in circolazione del veicolo avviene senza che il trasportato abbia allacciato la cintura di sicurezza, si verifica un caso di cooperazione nel fatto colposo tra conducente e trasportato, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi.
In tale situazione deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo e secondo la normativa generale dell’art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass. 20 marzo 1982, n. 1816).
Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito secondo cui la parte di danno derivante dal mancato uso delle cinture di sicurezza era pari al 50% e che parte di questo 50% (e precisamente un 20%) andava ascritto ancora a carico del conducente G.P per non aver imposto alla sua passeggera l’uso della cintura ovvero sospeso la marcia in caso di rifiuto.
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Cassazione civile sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993