Cassazione civile, sez. unite, 21 dicembre 2005, n. 28261
La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la decorrenza della pensione di anzianità per i soggetti che devono sommare i contributi di due diverse gestioni, in relazione alla disciplina prevista dall’art. 1 della legge n. 335 del 1995, in cui sono contenute previsioni differenziate per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
In particolare, si tratta di stabilire se il regime giuridico da applicare sia determinato dalla iscrizione all’una o all’altra gestione nel momento del perfezionamento del requisito contributivo, o invece corrisponda a quello proprio della gestione nella quale deve compiersi la liquidazione del trattamento.
Infatti mentre il cumulo dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini della liquidazione nella gestione dei lavoratori dipendenti il requisito contributivo deve sussistere con riferimento all’iscrizione in detta gestione e in relazione ai contributi ivi versati.
La S.C. ha affermato il principio secondo cui per individuare, in relazione alle disposizioni dell’art. 1, commi 25 e seguenti legge n. 335/1995, le regole che disciplinano la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione.
La regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.
Ne consegue che il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, il quale non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti, ma tuttavia reclami la pensione di anzianità sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianità contributiva, non ha diritto all’attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni.
Cassazione civile, sez. unite, 21 dicembre 2005, n. 28261